L’abbandono della casa coniugale

Annamaria Bernardini de Pace LESSICO GIURIDICO oppure LE PAROLE DEL DIRITTO Mio marito mi tradisce e io, distrutta, sono tornata a vivere dai miei. Rischio l’addebito della separazione? Tra i doveri reciproci dei coniugi, il nostro codice civile prevede espressamente quello di coabitazione. Se non viene rispettato, e cioè se uno dei coniugi decide, senza il consenso dell’altro e senza giustificato motivo, di allontanarsi dalla casa coniugale, al momento della separazione il giudice può “sanzionare” questa condotta con la dichiarazione di “addebito”. Si tratta di una conseguenza spesso molto grave, soprattutto quando ad andarsene è la parte debole economicamente: l’addebito, di regola, fa perdere il diritto al mantenimento. Esiste, però, un requisito indispensabile perché il giudice possa addebitare la separazione al coniuge che ha violato uno o più doveri matrimoniali: è fondamentale dimostrare, in corso di causa, che la crisi del rapporto di coppia e la decisione di separarsi siano diretta conseguenza di quel comportamento. E cioè, che il matrimonio è entrato in crisi proprio a causa di quell’abbandono. Ora, quando ad andarsene è la donna tradita, ciò che mette in crisi il rapporto di coppia non è l’abbandono della moglie ma è il tradimento del marito. Quindi, chi rischia l’addebito è chi tradisce. Il perdono non è un dovere.