Se l’ingiustizia suicida un papà

C’è un qualcosa che allude alla dignità, in quel voler morire stringendosi al collo un pezzo di stoffa annodato come fosse una cravatta. Non so dire, però, alla dignità, onorata o disonorata, di chi: se del padre amareggiato, della madre severa, del giudice indolente. Ma, potrebbe anche essere, del padre inadeguato, della madre tutelante, del giudice attento. Per capire bisognerebbe leggere gli atti delle parti e i provvedimenti giudiziari: bisognerebbe sapere se il conflitto si svolgeva sul sentiero della separazione, del divorzio o della modifica di provvedimenti già in vigore. Gli scenari sono diversi, ma i giornalisti si ostinano a utilizzare i termini «separazione» e «divorzio» senza differenziarli, in ogni circostanza; quando almeno potrebbero capire che la separazione è l’inizio della fine della storia coniugale, mentre il divorzio – che si chiede dopo tre anni dalla separazione – è la ratificazione di quella fine. Prima e dopo il divorzio si possono ottenere variazioni ai regolamenti economici e personali vigenti tra le parti. Quando le agenzie di stampa (nel dare la notizia del suicidio di un padre «disperato perché la madre non gli fa incontrare il figlio più di due giorni alla settimana») specificano «appena separato», altre scrivono «in sede di divorzio», altre ancora dicono «cui la moglie aveva chiesto la separazione», deve apparire chiaro a tutti che quei giornalisti non ci hanno informato bene sui fatti; pertanto, l’argomentare, anche giuridicamente, intorno ai fatti stessi, diventa ipotetico e diversificato. Infatti, se la madre aveva chiesto la separazione, ma ancora non vi era stata l’udienza presidenziale, e dunque nessuna decisione, seppur provvisoria, di un magistrato, si deve concludere che la madre, nell’abbastanza consueto delirio di onnipotenza materno, abbia deciso con intollerabile arbitrio «il figlio è mio e lo gestisco io»; impedendo così, disumanamente, a padre e figlio lo svolgersi della reciproca affettività. In tal caso il suicidio sarebbe un urlo disperato della fragile dignità di un padre incapace di far valere la solidale potestà genitoriale, che invece garantisce pari dignità giuridica a entrambi i genitori. Se, diversamente, un giudice aveva deciso, nella prima udienza di separazione, che il provvisorio regolamento di visite dovesse essere così ristretto, forse la madre, strumentalmente o per tutelare davvero il figlio, aveva esposto tali negatività del padre, anche psichiche, da richiedere cautela nel calendario di visite. In entrambi i casi, però, il giudice avrebbe omesso di essere accurato nella protezione di una famiglia in crisi, non disponendo che almeno i servizi sociali si occupassero della gestione degli incontri; in tal modo il marito non si sarebbe sentito in balìa dei tempi di visita imposti dalla moglie. Infatti ormai la legge sull’affido condiviso è applicata, senza tante storie, in modo da consentire un equilibrio tra i genitori nel ripartirsi l’affettività e la responsabilità dei figli. Le eccezioni, per comprovati motivi, devono essere oggetto di monitoraggio consapevole da parte delle istituzioni, che non possono entrare a gamba tesa nelle famiglie, dando disposizioni categoriche, per poi lasciarle vittime abbandonate alla loro stessa malattia, causa del disfacimento. In questo esempio, il suicidio rivendicherebbe la mancanza di una giustizia minimamente dignitosa: di un potere dispositivo, cioè, tale da risolvere le questioni umane in modo, sì deciso, ma non privo dell’attenzione al singolo caso, alla fragilità dei protagonisti, alla peculiarità di storie intrise di dolore, sentimenti e risentimenti difficilmente governabili con la sola ragione. Se, ancora, invece, questa storia triste si inquadra in un giudizio di divorzio o di modifica delle condizioni in essere, c’è da pensare o a un diritto di visita del padre cambiato all’improvviso dal giudice per gravi fatti sopravvenuti, o a una regolamentazione che dura così da anni, cioè da prima dell’entrata in vigore (2006) della legge sull’affido condiviso. Nel primo caso dovremmo tornare all’esempio della madre tutelante o strumentalizzante. Nel secondo, dovremmo pensare a una madre sorda alle esigenze sia del padre sia del figlio e miope di fronte ai cambiamenti sociali e giuridici. Se così fosse, il suicidio sarebbe da interpretarsi come la convinzione del padre di voler attuare egli stesso ciò che la madre stava già facendo: togliere per sempre il padre a un figlio. Un padre che avrebbe preferito autoescludersi piuttosto che essere emarginato: un tragico fraintendimento dell’amore e della dignità del ruolo. In tutti i casi però sarebbero i dettagli a dover fornire la giusta chiave di lettura. Senza poter dimenticare che, le difficili storie giudiziarie che coinvolgono le famiglie, non possono essere trattate con pomposa burocrazia o frettolosa acriticità. Che l’espropriazione dei figli non deve essere consentita a nessun genitore a danno dell’altro. Che bisogna saper distinguere tra amore genitoriale (capacità di considerare il figlio come soggetto di diritti e non oggetto proprio da rivendicare a ogni costo) e attaccamento patologico (incapacità di vedere e rispettare l’autonomia propria e di ogni altro). Che lo Stato deve saper supportare le famiglie particolarmente colpite dal lutto della separazione, anche per esempio istituendo un numero verde per offrire, a disposizione sempre, servizi sociali umani ed efficienti. Soprattutto si dovrebbe sapere che non esistono separazioni e divorzi fra loro uguali, ma che ogni persona vive il dolore del distacco a modo suo. Quindi magistrati ed avvocati hanno la serissima responsabilità di non potersi occupare dei protagonisti solamente nei minuti o nelle ore che il ruolo impone di dedicare loro. Qualsiasi gesto giudiziariamente significativo, e che incide sulla vita quotidiana della gente, deve rivelare non solo l’attenta competenza di chi lo compie, ma anche il rispetto della dignità di chi lo riceve. In nome della legge.