Mia nonna morta per errore dei medici. È possibile chiedere un risarcimento?

di Dott.ssa Francesca Albi  

La scomparsa di una persona cara causa dolore immenso, soprattutto se imputabile a un terzo.Per questo la giurisprudenza ha elaborato il risarcimento del danno

“Gentile Avvocato, qualche mese fa è venuta a mancare mia nonna a causa di un macroscopico errore commesso dai medici durante un’operazione. La nonna mi ha cresciuta, con lei avevo un rapporto speciale, era la mia complice, la mia confidente, soprattutto da quando i miei genitori hanno divorziato. La sua morte improvvisa mi ha toccata a tal punto da dover chiedere aiuto a una psicologa per poterla superare. Le domando, caro avvocato, potrei chiedere un risarcimento per la perdita di mia nonna? Esiste una forma di risarcimento di questo tipo? A quanto ammonterebbe il risarcimento?”

Al giorno d’oggi i nonni sono le colonne portanti della famiglia; sono loro a occuparsi dei nipoti quando i genitori sono assenti e spesso contribuiscono a dare un aiuto economico alla famiglia. La loro presenza è un punto fermo, specialmente quando la famiglia attraversa momenti di difficoltà, come è accaduto a Lei, durante il divorzio dei Suoi genitori. I nonni, in queste circostanze, fungono da supporto emotivo per i nipoti in un momento nel quale le loro certezze si sgretolano e rappresentano un importante fattore di protezione proprio per la continuità affettiva che assicurano.

La scomparsa di una persona cara, come la nonna, causa un dolore immenso, soprattutto se la morte è imputabile a un soggetto terzo. Per questo motivo, la giurisprudenza ha elaborato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che si configura come ristoro del danno, di natura non patrimoniale (ai sensi dell’art. 2059 c.c.), riconosciuto ai parenti per la perdita del prossimo congiunto, a causa di un fatto illecito altrui.

Il danno parentale si concretizza nella irreversibile perdita del godimento della presenza di una persona alla quale si era legati da un rapporto di natura familiare e/o affettiva. Perdita, che determina lo sconvolgimento delle abitudini quotidiane del richiedente e quindi, si concretizza nella impossibilità di continuare ad avere relazioni interpersonali e di vita familiare con il soggetto che è venuto a mancare. In passato, l’orientamento prevalente riteneva necessaria la convivenza quale presupposto per poter riconoscere il risarcimento del danno. Solo la convivenza infatti, veniva considerata elemento essenziale per poterlo richiedere, poiché questa era indice di una forte relazione affettiva. Ma ora le cose sono cambiate: la Corte di Cassazione ha definitivamente riconosciuto che non si può limitare il risarcimento ai conviventi se viene dimostrato un rapporto affettivo solido. Ed è proprio il caso del rapporto tra nipoti e nonni che, anche se non conviventi, sono soliti frequentarsi abitualmente. Ne consegue, per rispondere alla Sua domanda, che Lei potrà adire il Tribunale per chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sia che abbia convissuto, o meno, con Sua nonna; ma per poter fondare la richiesta, gentile Signora, non basterà addurre il semplice legame di sangue, dovrà dimostrare l’esistenza di una relazione abituale e intensa tanto da determinare un forte sconforto per la perdita subita e il danno psicologico che ne deriva.

Infine, per rispondere all’ultimo quesito che mi pone, la liquidazione del danno parentale, trattandosi di danno non patrimoniale ai sensi art. 2059 c.c., viene elargita “in base a valutazione equitativa, che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile..”; in altri termini, l’ammontare del risarcimento non è determinabile a priori. D’altra parte, il Giudice, per potersi orientare, potrà fare riferimento sia alle tabelle milanesi sia a quelle romane, che offrono un valido criterio di “valutazione di base del danno”; in ogni caso, l’entità del risarcimento andrà calcolata prendendo in considerazione le caratteristiche del caso concreto. Quindi, il Tribunale dovrà valutare sia l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, come il dolore patito per la perdita) sia quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere negativamente sulle condizioni di vita del superstite), analizzati questi aspetti, verrà determinata una somma a titolo di risarcimento.

Cara Signora, nessuno potrà mai restituirLe Sua nonna, ma può far sì che coloro che hanno causato il suo decesso paghino per averLa privata, prima del tempo, di uno dei Suoi affetti più cari.