Come erede è possibile che riceverò meno di mia sorella? Come posso tutelarmi?

di Dott.ssa Violante Di Falco 

“Poche settimane fa mio padre è venuto a mancare, e ho scoperto solo adesso che ha lasciato a mia sorella una bellissima casa e non solo”

“Gentile Avvocato, poche settimane fa mio padre è venuto a mancare a causa di una brutta malattia. Ho scoperto solo adesso che mia sorella, qualche anno fa, ha ricevuto una bellissima casa da mio padre e non solo. Questa casa, però, è stata venduta nel 2018 e l’intera somma è stata da lei incassata. Sono sicuro che mio padre non possedeva molto altro. Come erede, è possibile che io riceverò di meno? Come posso tutelarmi?”

Quando si apre la successione ereditaria non sempre è facile dividere i beni fra gli eredi, soprattutto quando ci sono fratelli che, in vita, sono stati “favoriti” per esempio con liberalità. Quando muore una persona che ha moglie e figli, costoro hanno diritto a una quota dell’eredità detta “legittima”, che è “intoccabile” perché non può mai essere lesa. Tuttavia, indipendentemente dall’esistenza o meno di un testamento – con il quale il defunto ha assegnato correttamente i propri averi nel rispetto delle quote dei legittimari – può accadere che uno degli eredi abbia già ricevuto altri beni con la forma della donazione.

Pensiamo, per esempio, al caso di due fratelli, uno solo dei quali abbia ricevuto una casa dal padre o abbia aperto con lui un conto corrente bancario cointestato, prelevando il necessario per vivere. Regalie – queste – che gli altri fratelli non hanno ricevuto. Infatti, in questi casi, è possibile che quando muore un genitore e si apra la successione, la quota “rimanente”– o, comunque quella indicata nel testamento – vada a ledere la quota “legittima” dei figli che devono dividere l’eredità, di conseguenza inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge, avendo ricevuto uno di loro più degli altri. Da quanto Lei scrive, sembra di capire che le donazioni fatte da Suo padre in favore di Sua sorella minore abbiano impoverito il patrimonio ereditario e, di conseguenza, “intaccato” la Sua quota legittima.

Il nostro ordinamento, per tutelare queste situazioni, fornisce una serie di strumenti, tra i quali vi è “l’azione di riduzione” che permette di ricostituire la quota legittima e annullare, nei limiti del possibile, le donazioni fatte in vita per ridurre il valore della massa ereditaria. In altre parole, questo strumento può essere utilizzato dai legittimari che ritengano lesa la loro quota di legittima per effetto di donazioni fatte in vita dal “de cuius” o per effetto di disposizioni testamentarie. Lo stesso può dirsi quando un genitore, nel testamento, lascia la propria eredità unicamente al figlio primogenito, escludendo gli altri.

L’azione di riduzione è un’azione giudiziaria che va proposta davanti al Tribunale nel termine di 10 anni dalla morte del defunto, se la lesione è stata causata da una donazione. Diversamente, se la lesione è stata causata da una disposizione testamentaria, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità. Tale azione si propone con atto di citazione, ove è indicato ciò che si chiede e le ragioni sulle quali si fonda la domanda. In particolare, per formulare la richiesta di reintegrazione della quota di legittima, occorre dimostrare la qualità di erede e indicare entro quali limiti questa sia stata lesa, in modo da determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota legittima violata dal defunto. Questa operazione complessa prende il nome di “riunione fittizia”: è indirizzata a individuare, esattamente, la quota “disponibile” dal testatore, tenuto conto della qualità, del numero dei legittimari e dell’ammontare complessivo dell’asse ereditario. Se il “donatario”, a sua volta, ha alienato il bene ricevuto a soggetti terzi e, soprattutto, non è titolare di altri beni capaci di soddisfare le pretese del legittimario, è possibile, per quest’ultimo, anche attivarsi nei confronti dei terzi proprietari con l’azione di restituzione.

Qualora Sua sorella, a oggi, non possieda beni sufficienti a soddisfare le Sue pretese, Lei non si scoraggi: l’eventuale accogliemento dell’esercizio dell’azione di riduzione avrà ripercussioni anche sulla casa oramai acquistata dai nuovi proprietari. Sarà legittimato a chiedere a quest’ultimi la restituzione dell’immobile, purché non siano trascorsi 20 anni dalla donazione. Addirittura, il nuovo acquirente della casa potrebbe restituirLe la somma corrispondente al valore dell’immobile precedentemente acquistato, affinché Lei possa ritenersi soddisfatto.

Questa è una tutela che consente, da un lato, la paralisi della restituzione in favore del terzo acquirente, e, dall’altro, la ricostituzione della quota di legittima del legittimario. Insomma, caro Lettore, se è pur vero che finché si è in vita si può scegliere di disporre del proprio patrimonio liberamente, la legge, con strumenti validi ed efficaci, pone un riparo a queste “ingiustizie”, consentendo a chi ne ha diritto di ottenere quanto realmente gli spetta.