Scuola, “Mia figlia si è fatta male, posso chiedere i danni all’istituto?”

di Dott.ssa Francesca Albi 

“Mia figlia si è fatta male a scuola. Di chi è la responsabilità? Posso chiedere un risarcimento?”

“Caro Avvocato, sono la mamma di una bambina che frequenta il 5 anno di scuola elementare. Le scrivo perché, nel mese di settembre, mia figlia Matilde facendo a gara con una sua amica per accaparrarsi l’armadietto migliore, è caduta rovinosamente a terra e si è rotta due incisivi. Per l’intervento di ricostruzione, ho pagato al dentista € 8.000,00. La scuola è responsabile per quello che è successo? Posso chiedere un risarcimento per i danni patrimoniali subiti?”

Tutte le mattine i nostri ragazzi sono affidati all’istituto scolastico. Questa circostanza del tutto normale per noi, fa scattare, nei confronti della scuola e degli insegnanti, obblighi ben precisi in termini di custodia e vigilanza. Infatti, con l’ammissione dell’allievo all’istituto scolastico, si instaura tra i genitori e la scuola un rapporto contrattuale, dal quale discende per l’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno per tutto il tempo della prestazione scolastica.

Lo stesso obbligo sorge a carico degli insegnanti, per il cosiddetto contatto sociale, che si concretizza in un rapporto giuridico nel quale il docente assume, oltre all’obbligo di istruire ed educare, anche un obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri un danno alla persona. Quindi, il “contatto qualificato” determina il sorgere di specifici obblighi di protezione che gravano sull’insegnante, l’inadempimento dei quali lo espone a una responsabilità contrattuale.

È necessario, pertanto, che il personale scolastico vigili sugli studenti, affinché non vi siano incidenti che possano pregiudicare la loro incolumità. Purtroppo, questo non sempre accade: tante volte abbiamo sentito che uno studente cade, sbatte la testa o si ferisce tra i banchi di scuola. L’obbligo appena descritto è sancito dall’articolo 2048 c.c. rubricato “responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”, che si riferisce ai “precettori e a coloro che insegnano un mestiere o un’arte”, che prevede al secondo comma, la loro responsabilità “per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

È di tutta evidenza che la responsabilità degli insegnanti sia una responsabilità cosiddetta oggettiva, ossia per fatto altrui, poiché i docenti possono essere chiamati a rispondere di danni che non hanno direttamente cagionato, ma che si sono concretizzati per omessa o scarsa vigilanza, attenzione e cura. Nel caso di danno auto-procuratosi dall’alunno, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non va ricondotta nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione di un regime probatorio meno gravoso per il danneggiato ai sensi dell’art. 1218 codice civile. Quindi, per rispondere alla Sua domanda Signora, Lei potrà certamente chiedere il risarcimento del danno patrimoniale all’istituto scolastico responsabile della violazione dell’obbligo di vigilanza, ma dovrà provare (esclusivamente) ai sensi dell’articolo 1218 codice civile:

1. il fatto storico: sarebbe a dire l’accadimento, nel Suo caso la caduta di Matilde e la conseguente lesione subita (rottura degli incisivi);

2. che l’evento si sia verificato durante l’orario scolastico, che va dall’entrata all’uscita da scuola, poiché è proprio in questo arco temporale che opera l’obbligo di sorveglianza della scuola sugli
alunni;

3. danno patrimoniale: ossia la diminuzione patrimoniale sofferta a causa dell’evento lesivo.

Sarà poi l’istituto scolastico a dover dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Infatti, l’istituto scolastico coinvolto avrà la possibilità di “smontare” la descritta responsabilità, dimostrando che l’evento lesivo si è verificato indipendentemente dalla vigilanza dovuta e operata, oppure, in circostanze tali da essere assolutamente imprevedibile e inevitabile.

In conclusione, gentile Signora, per ottenere il risarcimento del danno potrà rivolgersi a un avvocato, che dovrà avviare l’azione giudiziale, chiedendo al Tribunale, come risarcimento del danno patrimoniale, l’intera cifra spesa per l’intervento dentistico di Matilde ed eventualmente anche il danno non patrimoniale (per esempio stress, ansia etc.) riconducibile all’evento lesivo; però, se la scuola dovesse dimostrare l’imprevedibilità o l’inevitabilità del fatto, Lei non otterrebbe alcun risarcimento. Ma questo lo deciderà il Giudice.