Voglio separarmi, ma mio figlio ha 18 mesi. Da che età potrà dormire da me?

di Avv. Federica Mendola

“La relazione è finita, ma conviviamo perché nostro figlio è ancora troppo piccolo. Quando potrà dormire fuori?”. Risponde l’Avvocato del Cuore

“Gentile Avvocato, tra me e la mia compagna Camilla è stato un colpo di fulmine e dal nostro amore, 18 mesi fa, è nato Luca. Purtroppo, la nostra relazione è arrivata al capolinea. Io non voglio che nostro figlio cresca e viva con due genitori che litigano sempre o che, peggio ancora, non si rivolgono nemmeno la parola. In questo momento però io sono costretto a continuare a vivere nella casa familiare perché Camilla continua a dirmi che Luca è ancora piccolo e non mi permetterà di portarlo a dormire altrove fino a quando non avrà almeno 4 anni. Può farlo davvero? Roberto”

Gentile Roberto, oggi non ha nulla da temere. Purtroppo non è molto vecchio quell’orientamento giurisprudenziale che fissava al compimento del quarto anno di vita, l’età minima a partire dalla quale il figlio potesse pernottare dal genitore non convivente.

Per fortuna questa concezione è ormai stata superata. Si trattava infatti dell’estremizzazione del principio del maternal preference, totalmente stridente con il dettato normativo, che in nessun modo pone limiti d’età al sano sviluppo della relazione tra genitore e figlio e tantomeno alla praticabilità dei pernottamenti.

Il cambio di rotta si deve all’intervento della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che ha richiamato le autorità nazionali (e soprattutto le nostre) ad adottare tutte le misure possibili per mantenere legami stabili e continuativi tra il genitore e i figli, ribadendo che “per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” (Bondavalli c. Italia del 2015) e che le misure interne che lo impediscono, oltre a configurare la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea, “comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra il figlio in tenere età e il genitore, pregiudicando il preminente interesse dei minori” (Solarino c. Italia).

Nel rispetto della giurisprudenza sovranazionale, il Tribunale di Milano, nell’ambito della separazione di una coppia con una bambina di soli due anni (poco più grande di Luca), ha chiarito: “solo esercitando il ruolo genitoriale un genitore matura e affina le proprie competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusione fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori” (Trib. Milano, decreto 14 gennaio 2015).

Quello che hanno voluto dirci i Giudici meneghini è che “si diventa genitori sul campo, facendo i genitori” e non studiando un manuale.

Sempre in linea, il Tribunale di Roma, con un decreto di marzo 2016, ha riconosciuto il diritto del padre ai pernottamenti con la figlia di soli 16 mesi. “Il padre non collocatario ha diritto di vedere il figlio in tenere età senza alcuna particolare limitazione legata alla circostanza che il bimbo è ancora in fasce”. È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ad aprile 2019.

È recentissima, del 28 luglio 2020, una nuova ordinanza della Suprema Corte (la n. 16125 del 2020) che ha confermato il provvedimento della Corte d’Appello di Cagliari, con il quale è stato riconosciuto alla figlia di due anni il diritto di pernottare con il suo papà, nonostante l’opposizione materna, basata semplicemente sulla “tenera età” della bambina e non su uno specifico pregiudizio ai danni del minore.

Perché, nell’ambito dei provvedimenti in materia di figli minori, si possono imporre restrizioni al diritto di
visita dei genitori “solo nell’interesse superiore del minore
”.

E l’interesse superiore del minore è proprio quello alla presenza comune e costante dei genitori nella propria vita.

Mettere a letto il figlio, esserci al suo risveglio al mattino, o durante la notte, fare colazione insieme sono rituali fondamentali per lo sviluppo e il rafforzamento della relazione genitoriale e per la crescita del minore. La condivisione di queste abitudini di vita quotidiana rende reale e concreto il rapporto genitore- figlio.

Dunque, Caro Roberto, quello che Camilla pretenderebbe non ha alcun fondamento, né logico né giuridico. Lei e il Suo bambino avete il diritto di vivere la Vostra relazione padre-figlio senza alcun limite legato alla tenera età di Luca. Si rivolga a un legale per la tutela dei Suoi diritti e, prima ancora, di quelli del bambino.