Mio marito è morto ma eravamo separati, ho diritti sul suo patrimonio?

di Avv. Rebecca Sinatra 

“Mi sono separata da mio marito perché mi tradiva, ora che è morto che diritti ho?”. Risponde l’Avvocato del Cuore

Caro Avvocato, mi chiamo Marta e sono separata da mio marito da ormai due anni perché lui mi ha tradita. Qualche settimana fa, a causa di una brutta malattia che lo ha colpito, è deceduto. Quali sono i miei diritti? Anche se eravamo separati, posso avanzare pretese sul suo patrimonio?

La separazione tra coniugi può essere consensuale, in caso di accordo, oppure giudiziale, cioè a seguito della causa davanti al giudice. La separazione giudiziale può essere: senza addebito o con addebito. Si parla di separazione “con addebito” quando uno dei coniugi è stato ritenuto dal giudice responsabile per la fine del matrimonio. Quindi, il coniuge ha tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e tale comportamento ha provocato l’intollerabilità della convivenza per l’altro coniuge che ha richiesto l’addebito. Comunque sia, anche se separati legalmente, moglie e marito continuano a essere considerati “coniugi”, perché tra loro rimane il vincolo coniugale, quindi reciprocamente eredi.

La posizione del coniuge separato, tuttavia, cambia a seconda che quest’ultimo sia stato ritenuto dal giudice, colpevole (oppure no) per la fine del matrimonio. Ossia, detto in termini più tecnici, se gli è stata o non gli è stata addebitata la separazione. Se vi è stata separazione senza addebito, il coniuge e il coniuge separato sono praticamente equiparati. Quantomeno sino al divorzio.

Il coniuge separato “non colpevole”, infatti, succede all’altro deceduto, come se i due fossero ancora sposati. Avrà quindi diritto: a) all’intera eredità se non concorre con altri successibili; b) alla metà dell’eredità se alla successione concorre con un solo figlio; c) a un terzo dell’eredità se concorre alla successione con più figli; d) ai due terzi dell’eredità se concorre con gli ascendenti o con fratelli e sorelle del coniuge defunto.

In poche parole, il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato. Diversamente, se la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, il coniuge “colpevole” perde i diritti successori e potrà avere diritto al solo (eventuale) assegno vitalizio a carico dell’eredità. A condizione, però, che al momento dell’apertura della successione, già godesse di un assegno alimentare.

E in caso di divorzio? Il divorzio fa perdere al coniuge superstite la possibilità di succedere. Solamente a seguito del divorzio, gli ex coniugi perdono tutti i diritti successori e il patrimonio del de cuius viene devoluto integralmente a favore degli altri eredi. Tuttavia, se il coniuge divorziato superstite versa in stato di bisogno (quindi non ha le risorse economiche per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita) ed era titolare di un assegno divorzile, il Giudice potrà disporre un assegno periodico in suo favore a carico dell’eredità.

In caso di accordo fra l’avente diritto e i soggetti obbligati, poi, la corresponsione dell’assegno può anche avvenire in un’unica soluzione.