Separazione, padre assente da 20 anni: così i figli possono chiedere i danni

di Avv. Violante Di Falco

“Lui è sempre stato completamente disinteressato alla mia vita. Questa cosa mi fa soffrire molto e pertanto mi chiedo se posso chiedere i danni”.

Gentile avvocato, mi chiamo Gea e ho compiuto da pochi mesi 20 anni e sono figlia unica. I miei genitori si sono separati quando ero piccolissima e, in particolare, mio padre non mi ha mai mantenuta e sostenuta in niente. Insomma, è sempre stato assente. Sicuramente mia madre non è stata da meno, ma lui è sempre stato completamente disinteressato alla mia vita. Questa cosa mi fa soffrire molto e pertanto mi chiedo se posso chiedere i danni. 

Cara Gea, 

spesso i figli subiscono delle ripercussioni psicologiche enormi quando si ritrovano dei genitori, che, disinteressandosi alla loro cura e gestione, li privano ingiustamente di un tassello importante per la loro crescita e formazione psicoaffettiva. Infatti, il genitore “fantasma”, o comunque che si interessa di rado ai propri figli, deve pagare loro i danni non patrimoniali per tutto il tempo nel quale è eclissato. Perché rifiutarsi di vedere i figli, di mantenerli economicamente e, nello stesso tempo, di partecipare ai loro piccoli e grandi traguardi, oltre ad avere rilevanza penale, è un vero e proprio illecito civile che può, quindi, portare chi lo commette al risarcimento. E affinché si possa parlare di illecito (e, di conseguenza, di danno risarcibile), è necessario che il genitore tenga delle condotte gravi, tali da procurare la lesione della dignità e della personalità del figlio. Questo vale sia per le coppie sposate, per quelle che convivono e per quelle oramai separate. Ma quando la separazione tra i coniugi è burrascosa, il problema è più frequente: l’assenza fisica porta inevitabilmente il padre o la madre che sia a disinteressarsi e a sentire più labile il legame con il proprio figlio, convinto che a crescere i figli sia l’altro genitore.

A tal proposito, sono anni che la nostra giurisprudenza, in linea con le decisioni internazionali, ricorda che essere padre o madre non è solo un diritto ma principalmente un dovere che se viene violato può essere fonte di risarcimento del danno. Molteplici, infatti, sono state le condanne inflitte per lo più a padri assenti, che non volevano assumersi le proprie responsabilità e che, con la loro latitanza, hanno minato la crescita serena del proprio figlio (o figlia). Il risarcimento del danno, quindi, rappresenta uno strumento in più rispetto alle tipiche misure contemplate dal diritto di famiglia, quale la perdita dell’affidamento esclusivo, la sanzione amministrativa pecuniaria, o, ancora, l’ammonimento del giudice e il risarcimento previsti dall’articolo 709-ter del Codice di procedura civile. Strumento che, in ogni caso, prescinde dal fatto che il genitore assente abbia rispettato o meno i propri obblighi economici nei confronti del figlio. Del resto, infatti, i compiti di una madre e un padre non si risolvono nel semplice mantenimento dei propri figli, ma includono doveri molto più ampi, primo fra tutti quello di rappresentare per loro un solido punto di riferimento. 

Nel Suo caso, è ben possibile richiedere il risarcimento del danno, sebbene comprendo che sia una strada dura e dolorosa, considerate le ferite indefinibili causate dalla totale assenza di Suo padre. Tuttavia, ci tengo a precisarLe che questo tipo di danno non viene considerato “in re ipsa” ma deve essere provato in giudizio.  Dunque, se deciderà di incardinare una causa, è doveroso dimostrare di aver subito un danno. E ciò perché, se è vero che la violazione dei doveri di  mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso i figli, può integrare gli estremi dell’illecito civile se cagiona una lesione a un bene costituzionalmente protetto, lo è altrettanto il  fatto che i pregiudizi non patrimoniali vengono risarciti solo se sussistono tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 cod. civ. (la condotta illecita, l’ingiusta lesione di  interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso). Radicale cambiamento della propria vita e, dunque, una reale alterazione della propria personalità, quale diretta conseguenza della “latitanza” affettiva paterna. Così da consentire al Giudice di liquidare il danno in via equitativa. 

Pertanto cara Gea, dalle Sue parole, mi sembra di capire che il Suo papà abbia sempre mostrato una totale indifferenza ai Suoi bisogni, soprattutto affettivi e, dunque, l’incuria da lui mostrata si traduce nell’insussistenza di qualsivoglia volontà di vivere in modo responsabile il proprio ruolo di padre. E’ senz’altro legittimo, quindi, il Suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno per colmare, per quanto possibile, il “vuoto” affettivo che sta dolorosamente subendo da anni.