Seconde nozze, ho divorziato da un mese. Posso risposarmi lo stesso?

di Dott. Luigia Messere

Nessun impedimento… ecco perché“.

Buongiorno Avvocato, mi chiamo Sara e vorrei sposare il mio attuale compagno, Vittorio. Ho divorziato solo qualche mese fa dal mio ex marito, Massimo. La legge prevede qualche impedimento al mio prossimo matrimonio, avendo divorziato da così poco?

Gentile Signora,

il nostro codice civile prevede all’articolo 89 il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna della durata di trecento giorni a partire dallo scioglimento, annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Mentre l’uomo può subito convolare a seconde nozze dopo che la sentenza di divorzio sia diventata definitiva, la donna deve attendere un lasso di tempo relativamente lungo, appunto 300 giorni, oltre a quello necessario perché la sentenza di divorzio divenga inoppugnabile.

In prima battuta questa norma potrebbe essere considerata discriminatoria in quanto il divieto previsto – solo per la donna e non anche per l’uomo – crea un’ingiustificata disparità di trattamento e una violazione dell’uguaglianza.

In realtà, la ratio della disposizione si comprende nel testo dell’articolo citato: il secondo comma, infatti, prevede che il Tribunale possa con decreto emesso in camera di consiglio (e sentito il pubblico ministero), autorizzare il matrimonio quando è “inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente dall’interessata, la quale ha l’onere di provare che non vi sia in corso una gravidanza (anche con accertamenti medici). Da questa previsione si deduce che lo scopo della norma è quello di evitare che ci siano dubbi e incertezze sulla paternità (tra l’ex marito e il nuovo marito) ove la donna sia in gravidanza, considerato che per la legge italiana vige la presunzione di paternità del marito del madre nei confronti del figlio. Il legislatore ha posto, dunque, una “precauzione” per garantire la sicurezza della paternità di un eventuale nascituro.

In linea con questa interpretazione si legge l’ultimo comma dell’articolo: dispone che il divieto cessa, ove la donna sia incinta, al termine della gravidanza; dispone altresì che il divieto non opera nei casi ove il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Secondo parte della dottrina, tuttavia, l’articolo 89 del codice civile deve essere considerato un “vecchio retaggio”, in quanto poteva giustificarsi ai tempi della redazione del codice civile quando le donne erano considerate “devote” alla famiglia, ma non più oggi, atteso che va eliminata ogni differenza di genere. La disposizione, pertanto, necessiterebbe di essere attualizzata alla nostra epoca. Il fatto di essere donne e madri non può portare a una disparità di trattamento.

In ogni caso, per rispondere alla Sua domanda, il divieto di sposarsi non opera, come dispone l’articolo citato, nei “casi in cui lo scioglimento la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, n. 2, lettere b) e f)”, della legge sul divorzio, ossia quando il divorzio sia stato pronunciato a seguito di separazione consensuale o giudiziale, quando sia maturata una separazione di almeno tre anni tra i coniugi o quando il matrimonio non sia stato consumato. Immagino che il Suo divorzio da Massimo sia venuto dopo la separazione: nessun impedimento è previsto per le Sue seconde nozze. Può sposare subito e in piena libertà il Suo Vittorio. Le auguro una serena nuova vita!